Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento
Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
per l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato 11 giugno1992, recante «Approvazione dei
modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali delle imprese e del responsabile
tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.